Onorevoli Colleghi! - Da tempo si avverte l'esigenza di dettare norme chiare in materia di tutela di quelle strutture morfologiche ed ecosistemiche di pregio straordinario che sono le grotte marine, armonizzando la legge per la difesa del mare e delle coste (legge 31 dicembre 1982, n. 979) con quella sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).
Sembra utile al riguardo, richiamando proprio le finalità della citata legge n. 979 del 1982, sottolineare come la «difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e [la] tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale» (articolo 1, primo comma) costituiscano un obiettivo prioritario in materia di tutela ambientale e considerare come nella citata legge n. 394 del 1991 si affermi, a proposito della tutela di particolari formazioni morfologiche, che «Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale» (articolo 1, comma 2).
In considerazione di tale riconosciuta importanza, non chiarita specificamente in ambito legislativo, nel dicembre 2000 il Ministero dell'ambiente affidò al Centro lubrense di esplorazioni marine l'incarico della redazione di un primo censimento delle grotte marine d'Italia, a tutt'oggi documento di estremo valore per la definizione della consistenza e dell'importanza di tali emergenze geomorfologiche.